Statuto

Il Consorzio è disciplinato dal seguente Statuto:

STATUTO “MULTILARIO CONSORZIO DI CIRCOLI VELICI LARIANI”

ART.1. Denominazione

Con riferimento agli artt. 2602 e seguenti del Codice civile, si costituisce un consorzio con attività esterna denominato “MULTILARIO CONSORZIO DI CIRCOLI VELICI LARIANI” per brevità potrà utilizzare la denominazione “Multilario Vela – Consorzio”

ART.2. Sede

La società ha sede in Milano, ai fini della registrazione in via Marco De Marchi n. 7.

L’Assemblea, con propria delibera espressa in termini di legge, potrà trasferire la sede del Consorzio, purché nell’ambito del territorio del Comunale. Il Consorzio può istituire o sopprimere, in Italia, sedi operative, secondarie, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze, con l’osservanza delle vigenti norme legislative.

ART.3. Scopo e oggetto

Il Consorzio Multilario Vela ha attività esterna, non ha finalità, carattere o riferimenti, in alcun modo, di ordine politico o confessionale, non ha scopo di lucro, e si propone di procurare ai consorziati benefici attraverso la collaborazione reciproca e ha come oggetto sociale:

  • la promozione e fa diffusione in ogni forma della pratica dello sport della vela e delle attività sportive ad essa inerenti sul lago di Como (Lario) affidati consorziati;
  • l’organizzazione di competizioni e di manifestazioni veliche di livello nazionale e internazionale sul Lago di Como, affidate ai consorziati, con le finalità e con l’osservanza delle direttive CONI e delle federazioni di appartenenza, e della FIV;
  • la collaborazione con i singoli consorziati per supportarli a organizzare eventi, manifestazioni veliche,
  • che gli stessi intendono organizzare individualmente, in maniera da garantire loro il massimo appoggio in caso di necessità;
  • facilitare a livello nazionale e internazionale incontri e scambi tecnico-scientifici fra gli appassionati della vela e degli sport nautici in generale;
  • intraprendere ogni iniziativa di carattere promozionale che si riterrà opportuna nell’interesse dello sport velico e dei consorziati;
  • promuovere gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità e ai destinatari dell’informazione;
  • studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport della vela e comunque nel settore nautico in particolare sul lago di Corno.

Il Consorzio Multilario Vela potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Il Consorzio può ricevere prestiti infruttiferi dai consorziati, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo criteri e i limiti fissati dalla legge.

ART.4. Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata con il consenso della maggioranza dei consorziati così come previsto al paragrafo 8.

ART.5. Ammissione di nuovi consorziati

Il Consorzio è aperto all’adesione di altri soggetti, come meglio specificato di seguito, la cui ammissione, soggetta alla preventiva insindacabile approvazione dell’Assemblea, non costituisce modifica del contratto. Possono entrare a far parte del Consorzio le associazioni, società sportive e sezioni della Lega Navale Italiana che svolgano attività riflettenti quelle di cui agli scopi e all’oggetto degli articoli precedenti.

Le associazioni, società sportive, sezioni della Lega Navale Italiana e che intendono entrare a far parte del Consorzio devono rivolgere domanda scritta all’Amministratore Unico di seguito denominato anche “Presidente”.

Il rifiuto di ammissione non richiede la motivazione e non è soggetto ad alcuna forma di impugnativa. Il nuovo consorziato, entro una settimana dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità comunicate dall’Amministratore Unico.

I consorziati conservano la loro piena autonomia.

ART.6. Fondo consortile, contributi iniziali, periodici e straordinari. Corrispettivi

ll Fondo Consortile è costituito dalle quote di adesione dei consorziati, dai contributi, dalle liberalità o da eventuali donazioni e lasciti dei consorziati o di terzi effettuati a titolo di incremento del fondo, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo consortile è inizialmente fissato in complessive euro 3.000 (tremila/00_euro) pari alla somma dei contributi iniziali dei consorziati, pari ad euro 500,00 (cinquecento/00_euro) per consorziato. Per i nuovi consorziati, il contributo iniziale è annualmente fissato dall’Assemblea. Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve:

  • rifondere il Consorzio delle spese da questo sostenute per l’esecuzione di specifiche prestazioni;
  • partecipare allespese del Consorzio mediante una quota annuale stabilita dall’Assemblea.

L’Assemblea può deliberare contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi delcontratto.

ART.7. Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

  1. l’Assemblea dei consorziati;
  2. l’Amministratore Unico dei Consorzio (E PRESIDENTE);
  3. il Collegio dei revisori o il Revisore Unico se nominati dall’Assemblea.

ART.8. Assemblea

L’Assemblea è costituita dai presidenti dei consorziati nella loro qualifica di legali rappresentati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente che provvede alla nomina di un segretario, appartenente a uno dei consorziati.

L’Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge in vigore, nonché sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea potrà riunirsi anche in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale del Consorzio, purché nel territorio italiano.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata dall’Amministratore Unico (denominato Presidente) con lettera raccomandata o via mail o da altri mezzi di comunicazione approvati dall’Assemblea che dovrà pervenire entro presso le sedi dei consorziati “o altro diverso recapito indicato dai rispettivi rappresentanti” almeno 15 giorni prima dell’adunanza, e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati.

L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio e destina i risultati di gestione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale stabilito nel 31 dicembre;
  • delibera sull’ammissione di nuovi consorziati;
  • procedealla nomina del Presidente che agisce come amministratore unico delConsorzio;
  • delibera sull’eventuale nomina il collegio dei revisori o revisore unico;
  • approva regolamenti/convenzioni che regolano i rapporti tra il Consorzio e i consorziati;
  • delibera annualmente le manifestazioni e le attività da svolgere previste dall’oggetto sociale fornendo al Presidente gli indirizzi e indicazioni per attuarle;
  • approva i budget delle manifestazioni e il loro bilancio consuntivo;
  • delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all’Assemblea straordinaria:

  • le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Consorzio;
  • le altre materie indicate dalla legge.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consorziati; essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti i tre quarti dei consorziati; essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti.

In ambito di Assemblea sia ordinaria e sia straordinaria i consorziati non possono dare deleghe a terzi o ad altri consorziati. I Presidenti dei consorziati possono dare delega unicamente a uno dei consiglieri del proprio circolo.

ART.9. L’amministratore Unico (denominato ll Presidente)

L’Amministratore Unico (denominato il Presidente) del Consorzio è nominato dall’Assemblea dei consorziati e resta in carica per due esercizi (ovvero due anni). La scadenza del mandato coincide con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione di bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio.

La carica di Amministratore Unico (Presidente) del Consorzio può essere ricoperta unicamente o dal Presidente delle associazioni, società sportive, sezioni della Lega Navale Italiana consorziati o da un membro del Consiglio direttivo o Consiglio Amministrazione degli stessi. L’incarico di Amministratore Unico Presidentedecade nel caso in cui lo stesso perda la qualifica di Presidente e/o consigliere nel Consiglio Direttivo o d’Amministrazione del consorziato.

L’Amministratore unico (Presidente) può essere rinominato.

Egli è investito dei poteri ordinari per la gestione del Consorzio, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge e dallo statuto.

All’Amministratore Unico (Presidente) non spettano compensi per io svolgimento della sua carica. L’Amministratore Unico (Presidente) ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

All’Amministratore Unico (Presidente), previa apposita delibera dell’Assemblea, si potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti o farsi supportare da un comitato tecnico deliberato dall’Assemblea ordinaria per specifiche attività.

ART.10. Affidamento delle manifestazioni e responsabilità

L’affidamento delle manifestazioni deliberate dall’Assemblea ordinaria deve rispettare il concetto di rotazione presso ogni Circolo Velico consorziato salvo indisponibilità dichiarata.

La responsabilità tecnica, organizzativa ed economica relativa alle attività e alle manifestazioni organizzate dal Consorzio presso uno dei consorziati rimane in carico al Consorzio Multilario Vela.

ART.11. Recesso

Il consorziato può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno novanta giorni.

Il consorziato che intende recedere dal Consorzio Multilario Vela deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Presidente.

Il recesso diviene efficace per quanto riguarda il rapporto consortile al termine del periodo di preavviso. Salvo diversa e motivata decisione dell’Assemblea anche l’ulteriore rapporto mutualistico instaurato con il consorziato, si risolve con la stessa data del rapporto consortile.

Il consorziato che recede è comunque obbligato a prendersi carico di tutte le responsabilità e obbligazioni assunte in ordine ad attività che si era impegnato a svolgere prima della data della comunicazione del recesso.

ART.12. Esclusione

L’esclusione può essere deliberata dall’Assemblea oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti delconsorziato:

  1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione al Consorzio stabiliti dal successivo art. 13 comma 1;
  2. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;
  4. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività contraria agli interessi del Consorzio.

ART.13. Vincoli

Tenuto conto che il Consorzio Multliario Vela è costituito da Associazioni Sportive dilettantistiche, società sportive e da Sezioni della Lega Navale Italiana:

  • è vietata la distribuzione di dividendi con le modalità di legge e in particolare dell’art. 90 comma 18 lett. D Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
  • è vietata la distribuzione di riserve tra i consorziati;
  • è obbligatoria la devoluzione, in caso di scioglimento del Consorzio dell’intero patrimonio consortile, ad associazioni sportive o società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge 289/2002 e s.m..

ART. 14 Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei consorziati per l’approvazione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale a norma dell’art 2615 bis c.c. e depositato al registro delle imprese entro il medesimo termine.

Alla fine di ogni esercizio sociale quindi il Presidente:

  • deve provvedere alla redazione del bilancio che andrà depositato presso la sede operativa delConsorzio almeno 15 giorni prima, e comunque non oltre il 15 febbraio di ogni anno, della data fissata per l’Assemblea Ordinaria per la sua approvazione;
  • convocare l’Assemblea Ordinaria dei consorziati per l’approvazione del bilancio entro e non oltre due mesi della chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione annuali.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli avanzi di gestione, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

ART. 15. Regolamenti/convenzioni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno tra i consorziati, e per disciplinare i rapporti tra il Consorzio Multilario Vela e i consorziati determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività, il Presidente potrà elaborare appositi regolamenti/convenzioni sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea. Negli stessi regolamenti/convenzioni potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ART.16 Collegio dei revisori o Revisore Unico

Il Collegio dei revisori o il Revisore Unico possono essere nominati dall’Assemblea dei consorziati.

Se l’Assemblea decide di nominare un Collegio dei revisori lo stesso dovrà essere composto da tre membri nominati dall’Assemblea.

L’Assemblea nomina anche il presidente del Collegio. Essi durano in carica due anni e il loro mandato scade con la l’approvazione in Assemblea del bilancio dell’esercizio del secondo anno.

Nel caso di nomina vengono pure designati dall’Assemblea due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi nel caso diloro decesso, dimissioni, o se anche, per gravi motivi, venga ritenuta incompatibile la loro permanenza nel Collegio. La sostituzione eventuale di un membro effettivo con uno supplente avviene tenendo conto dell’anzianità professionale del revisore supplente. Se ci si dovesse trovare, per decesso, dimissioni o altro, ad avere un Collegio composto complessivamente da meno di tre membri, allora deve essere convocata l’Assemblea Ordinaria per procedere alla integrazione dei membri del Collegio. In questa evenienza dovranno anche essere designati duenuovi membri supplenti. l membri del Collegio, in tal caso ricostituito, esauriscono il loro mandato alla scadenza dei due anni inizialmente stabiliti al momento dell’ultimo rinnovo.

Se nominato, il Collegio dei revisori o il Revisore Unico dura in carica due anni e il suo mandato scade con l’approvazione in Assemblea del bilancio dell’esercizio del secondo anno.

Nel caso di nomina di un Revisore Unico l’Assemblea provvederà alla nomina di un Revisore Unico supplente, che sostituisce l’effettivo nel caso di suo decesso, dimissioni, o se anche, per gravi motivi, venga ritenuto incompatibile con la carica.

ART.17. Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente statuto possono effettuarsi attraverso il consenso espresso dei tre quarti dei consorziati e delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo diversa previsione di legge, anche eventualmente espresso a voce e all’unanimità, nel corso di un’Assemblea Straordinaria, regolarmente costituita.

ART.18. Scioglimento

È obbligatoria la devoluzione, in caso di scioglimento del Consorzio dell’intero patrimonio consortile, ad associazioni sportive o società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge 289/2002 e s.m.

ART.19. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di consorzi volontari e le norme del testo unico delle imposte sui redditi.

Circolo Vela Bellano ASD

Centro Vela Dervio ASD

Aval-Cdv Centro Vela Alto Lario ASD

Associazione Sportiva Dilettantistica Marvelia ASD

Lega Navale Italiana Sezione di Milano

Orza Minore Scuola di Vela SSD